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Alterare data di notifica della sentenza: non è falso né grossolano né innocuo (Cass. pen. 27059/21)

(Cass. pen. Sez. V, 14 Luglio 2021, n. 27059)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

“Svolgimento del processo

1. Con sentenza (…) la Corte di Appello (…) ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di G.M. (…) per i reati di cui agli artt. 476 e 482 c.p., per avere, in qualità di avvocato difensore di fiducia (…) nell'ambito di un procedimento civile, alterato la data di notifica della sentenza (…) al fine di poter depositare nei termini l'atto di appello (…)

Motivi della decisione (…)

1.6. (…) in tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post"; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p. (…).

Ciò posto, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza (…)

Del resto, va sottolineato che, lungi dal costituire indice di grossolanità, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2, la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico (…).

Quanto alla pretesa innocuità del falso, nel rammentare che è innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (…), l'alterazione della data della relata di notifica non è in alcun modo predicabile di irrilevanza, o innocuità, per l'assorbente ragione che da essa dipendeva la tempestività o la tardività di una impugnazione. (…)”


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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