Quotidianamente compiamo delle azioni che, senza accorgercene, possono avere rilevanza giuridica.
Ad esempio, anche il semplice acquisto di un abbonamento in palestra configura una fattispecie contrattuale, e per questo motivo, ogni qualvolta firmiamo un contratto, occorre prestare attenzione alle relative condizioni, perché potrebbe esserci il rischio di incorrere nelle clausole cosiddette abusive.
La normativa europea, con la direttiva 93/13/CEE, si pone come obiettivo la protezione delle garanzie a tutela del consumatore - considerata come parte debole del rapporto contrattuale.
Le clausole contrattuali standard devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, garantendo i requisiti generali di equità e buona fede e quindi un equilibrio tra i diritti e i doveri delle parti, ossia del consumatore e del venditore.
La direttiva, quindi, si rivolge a quei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore. L’ art. 2 specifica che i professionisti possono essere persone fisiche o giuridiche, mentre i consumatori solo persone fisiche. Ma una definizione più accurata di tali concetti ci viene fornita dalla Corte (ad esempio nelle cause C-147/16, Karede Grote e C-488/11, Asbeek Brusse), la quale precisa che vanno intesi in senso ampio ovvero funzionale. Infatti, in un determinato contratto, occorre esaminare la posizione che le parti rivestono, facendo particolare attenzione all’equilibrio dei poteri, in ordine alle conoscenze, competenze e potere di trattativa che le parti rivestono in relazione al contratto stesso. Bisogna, quindi, valutare ogni singolo caso per capire se una parte riveste la qualità di professionista o di consumatore, tenendo conto che la direttiva si pone, come obiettivo, quello di proteggere i consumatori in quanto parte “debole”. A tal proposito, la stessa Corte, (causa C-110/14, Costea), chiarisce come una determinata persona fisica possa essere un "professionista" in relazione ad alcuni contratti -è il caso di un avvocato in un contratto di prestazione di servizi di assistenza legale- ed un "consumatore" in relazione ad altri contratti -lo stesso avvocato, in un contratto di credito stipulato per scopi privati. Nella seconda ipotesi, infatti, l’avvocato, pur disponendo di conoscenze tecniche, si trova in una situazione di inferiorità di trattativa rispetto al professionista.
L’art. 2 della direttiva, in generale, si riferisce a quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale, tra cui rientrano quelle “standardizzate”, “di adesione” o “redatte preventivamente”, che si trovano spesso nei cosiddetti “termini e condizioni” e prevede, all’art.3, l’onere della prova in capo al professionista, nel caso in cui si debba determinare se una clausola contrattuale sia proprio stata oggetto o meno di negoziato individuale.
Sempre ai sensi dell’art. 3, una clausola si considera abusiva se in contrasto con il requisito della buona fede e determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il professionista, in ottemperanza al requisito di buona fede, deve trattare in modo leale ed equo con il consumatore, tenendo presente i suoi legittimi interessi e chiedendosi se avesse aderito alla clausola nell’ambito di un negoziato individuale.
Relativamente alla locuzione di “significativo squilibrio”, occorre porre l’attenzione al modo in cui la clausola può influenzare i diritti e gli obblighi delle parti. A tal proposito, la Corte, ha specificato che “...per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale […] “. Il giudice nazionale deve, quindi, confrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza della stessa, potendo così valutare, se la prima pone il consumatore in una situazione di svantaggio rispetto a quella prevista dal diritto contrattuale applicabile.
In capo al professionista, che utilizza clausole che non siano oggetto di negoziato individuale, sorge l’obbligo di trasparenza, ovvero il dovere di mettere i consumatori a conoscenza di tali clausole prima della conclusione del contratto (art. 4 della direttiva). E ciò perché, i consumatori, devono poter valutare la portata dei propri diritti ed obblighi, la Corte ha infatti affermato che:” le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.”
Il requisito della trasparenza, comporta che una clausola debba essere chiara e comprensibile al consumatore, e a tal fine è necessario che:
- il consumatore abbia avuto la possibilità di leggere tali clausole, e se le stesse sono riferite ad allegati o altri documenti del contratto, il consumatore deve poter avere accesso anche a tali documenti;
- le clausole siano comprensibili con riferimento alla terminologia utilizzata, tenendo conto dei consumatori cui sono rivolte e che gli stessi ne comprendano la lingua;
- vi sia chiarezza anche a livello visivo, come in riferimento alle dimensioni del carattere, che le condizioni importanti siano messe in evidenza e non nascoste tra le altre disposizioni.
La direttiva, a scopo puramente indicativo, presenta un allegato con un elenco di clausole che possono essere dichiarate abusive. Tale elenco, come specificato anche dall’art. 3, paragrafo 1, non è tuttavia esauriente. Ciò sta a significare che la legislazione nazionale potrebbe estenderlo o utilizzare formulazioni che conducono a standard più severi, utilizzando l’allegato come indicazione di ciò che, normalmente, costituisce un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, contrario al requisito della buona fede. In tal modo, la direttiva aiuterebbe gli Stati membri a trovare una base comune su cui possono coordinare le loro misure di esecuzione in relazione alle clausole abusive nei contratti.
Conformemente al carattere non vincolante delle clausole abusive nei contratti, sancito dall’art. 6, gli Stati membri prevedono che la presenza di tali clausole in un contratto non vincolano il consumatore, e che lo stesso rimanga valido, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
Sarà necessario valutare caso per caso, esaminando se, sotto il profilo tecnico e giuridico, sia possibile eseguire il contratto senza la clausola abusiva. La Corte di Giustizia ha affermato (causa C-618/10, Banco Español de Crédito, a causa C-488/11, Asbeek Brusse) che “il contratto in questione deve rimanere in essere, in linea di principio, senza alcun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione della clausola suddetta, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile”.
A tal proposito, si parla di “rimozione delle clausole abusive” e “divieto di revisione delle stesse”, nel senso che, se un giudice nazionale constata, il carattere abusivo di una determinata clausola, tale constatazione o dichiarazione si applica ex tunc, deve cioè avere effetto a partire dalla conclusione del contratto o dal momento in cui la clausola pertinente è stata inserita nello stesso.
Su tali basi, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, in modo da non produrre alcun effetto nei confronti del consumatore. E ciò perché una revisione delle clausole abusive implicherebbe che le stesse siano parzialmente vincolanti, permettendo la possibilità che il professionista possa trarre dei vantaggi dalla loro applicazione, contrastando con il sopracitato art. 6 della direttiva che, come già evidenziato, dispone il carattere non vincolante di tali clausole. La Corte (causa C-488/11, Asbeek Bruss) ha ricordato che, data la natura di interesse pubblico che riveste la tutela riservata ai consumatori, gli Stati membri devono disporre tutti i mezzi necessari ed adeguati per cessare l’utilizzo di clausole abusive, così come disposto dalla direttiva all’art.7, paragrafo 1.
Tale norma, come specificato sempre dalla Corte, ha carattere imperativo, ed è quindi vincolante per tutte le parti ed autorità, senza possibilità di deroga.
Una importante conseguenza del carattere non vincolante delle clausole abusive, è che se il consumatore ha effettuato pagamenti sulla base di tali clausole, ha diritto al rimborso degli stessi: “se ne evince che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme”(Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutierrez Naranjo, causa C-483/16, Sziber). Tale effetto restitutorio trova limiti solo in casi specifici, legati a disposizioni relativi alla certezza del diritto ed in particolare nei casi di autorità di cosa giudicata e termini di prescrizione ragionevoli. Questi limiti, inoltre, rientrano nella competenza decisoria della stessa Corte e non degli Stati membri -è la Corte che potrebbe limitare l’effetto nel tempo delle sue pronunce soltanto in “casi complessivamente eccezionali” in applicazione del principio generale della certezza del diritto, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative: 1) i soggetti attivi sul mercato interessati hanno agito in buona fede e 2) sussiste un rischio di gravi difficoltà legate all’applicazione “retroattiva” della giurisprudenza della Corte.
La direttiva 93/13/CEE non contiene norme procedurali specifiche in relazione a ricorsi verso le clausole abusive; tuttavia, attraverso gli articoli 6, paragrafo 1 e 7 paragrafo 1, si pone degli obiettivi ben definiti:
Articolo 6,1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. […]
Articolo 7,1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
Tali articoli fanno leva sui principi di equivalenza ed effettività nonché sul diritto generale ad un ricorso effettivo per la violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione, e sanciti nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in base al quale “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”.
Il principio di equivalenza prevede che gli individui che fanno valere diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che invocano situazioni giuridiche soggettive nazionali, quindi tali norme procedurali non devono essere meno favorevoli rispetto a quelli applicabili nel diritto interno; il principio di effettività, invece, sancisce che gli Stati membri devono stabilire i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, facendo sì che le norme di procedura nazionali non rendano tale tutela impossibile o difficile.
Da tali principi, la Corte ha ricavato dei requisiti procedurali per garantire ai consumatori una protezione dalle clausole abusive nei contratti anche nella realtà dei procedimenti giurisdizionali:
· l’effettività della natura non vincolante delle clausole abusive nei contratti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva;
· il requisito dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva;
· il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta;
· nonché, a seconda del diritto nazionale applicabile, il principio di equivalenza.
Data, quindi, l’assenza di norme di procedura univoche, la Corte ha più volte sottolineato un’autonomia processuale degli Stati membri (causa C-49/14, Finanmadrid; cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial), i quali hanno competenza a designare i giudici competenti e a stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali, nonché la responsabilità di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione Europea: “la Corte ha già reiteratamente rilevato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari”.
La posizione di inferiorità dei consumatori potrebbe portare gli stessi a non essere consapevoli del carattere abusivo delle clausole presenti in un contratto. Per compensare tale posizione, la Corte ha stabilito (Causa C-243/08 e Pannon GSM, C-168/15, Milena Tomášová) che i giudici nazionali sono tenuti a verificare d’ufficio l’abusività delle clausole contrattuali, ogni volta che il diritto nazionale prevede per essi l’obbligo, ovvero la possibilità, di verificare d’ufficio la conformità alle considerazioni di ordine pubblico menzionate nelle relative disposizioni nazionali, inclusi, ad esempio, i divieti giuridici, il buon costume o l’ordine pubblico in generale ed anche quando l’abusività non venga contestata dal consumatore. Si parla in tal senso di “controllo d’ufficio”, che mira a perseguire gli obiettivi proposti dall’art. 6 paragrafo 1 e dall’art. 7 paragrafo 1, con lo scopo di dissuadere l’inserimento delle clausole abusive nei contratti.
E ciò perché il carattere non vincolante delle clausole abusive (articolo 6, paragrafo 1 direttiva 93/13/CEE), e tutte le disposizioni della direttiva fondamentali per il raggiungimento di tale obiettivo, devono essere trattati alla stregua delle considerazioni di ordine pubblico riconosciute dal diritto degli Stati membri -principio più volte ribadito dalla stessa Corte: “...ne deriva che, quando il giudice nazionale è competente, ai sensi delle norme interne di procedura, a valutare d’ufficio la validità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, […] detto giudice deve parimenti esercitare tale competenza ai fini di valutare d’ufficio, rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva, l’eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale che rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima.” L’obbligo del controllo d’ufficio basato sul principio di equivalenza si applica a tutti i tipi e le fasi processuali, incluse le sentenze contumaciali, le procedure di appello o le procedure di esecuzione, ogni volta che il diritto interno conferisca al giudice nazionale il potere di esaminare la conformità alle norme di ordine pubblico.
In base al principio di effettività, i consumatori devono essere in grado di esperire i ricorsi in tempi ragionevoli e non devono sussistere limitazioni che rendano gli stessi impossibili o eccessivamente difficili. Inoltre, data la loro posizione di inferiorità, dalla quale potrebbero derivare scarse conoscenze, i consumatori potrebbero addirittura essere impossibilitati ad esperirli. Al fine di accertare l’effettività dei ricorsi, la Corte ha stabilito che si deve verificare l’eventuale sussistenza di un rischio non trascurabile che i consumatori non beneficeranno di tale tutela. E proprio dove sia individuato un tale rischio, i giudici devono valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole, e almeno prima che la misura di esecuzione sia applicata nei confronti del consumatore.
Ad esempio, se vi è un rischio non trascurabile che il consumatore non esperisca i mezzi necessari per opporsi ad un’ingiunzione di pagamento, il giudice deve valutare d’ufficio il carattere abusivo delle relative clausole contrattuali prima dell’emissione di pagamento (3 Causa C-618/10, Banco Español de Crédito, causa C-176/17, Profi Credit Polska, causa C-632/17, PKO). Se il controllo non viene effettuato prima della concessione dell’ingiunzione di pagamento, deve essere svolto, in ultima istanza, nella fase dell’esecuzione (Causa C-19/14, Finanmadrid).
Se i controlli svolti in una fase anteriore della procedura non abbiano riguardato tutte le clausole contrattuali rilevanti, i giudici nazionali sono tenuti non solo a valutarle, anche d’ufficio, ma pure nel caso in cui i controlli precedenti siano terminati con una decisione munita di autorità di cosa giudicata secondo le norme di procedura nazionali.
Quando i giudici nazionali procedono ad un controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali, devono interpretare ed applicare il diritto interno nella maniera più conforme a quello dell’Unione Europea (principio generale del diritto dell’Unione che la Corte ha ribadito, ad esempio, nella causa C397/11, Erika Jörös) e nei casi in cui ciò non sia possibile e non venga garantito il principio di effettività, devono rimuoverle, apportare adeguamenti o correzioni (Causa C-168/15, Milena Tomášová).
La decisione di un giudice nazionale di ultima istanza che non rispetti l’obbligo di valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, potrebbe costituire una violazione sufficientemente grave del diritto dell’Unione che potrebbe determinare la responsabilità dello Stato membro di risarcire i danni causati ai consumatori.
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Fonte:
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE: Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
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