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Immagine del redattoreAntonio Picarella

CONCORSO REGIONE CAMPANIA: LE MOTIVAZIONI DELLA SOSPENSIONE - TAR CAMPANIA N. 218/2020


Di seguito il testo ragionato delle motivazioni del T.a.r. Campania, sez. V, 12.2.2020, n. 218

(a cura di Avv. Rossella Bartiromo e Avv. Virginia Galasso)

"Osservato preliminarmente che per la pacifica giurisprudenza amministrativa il rigoroso rispetto del principio dell’anonimato nei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi- diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione - rappresenta garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico(cfr. ex multisCons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010);

Ulteriormente rilevato presenza di una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità della procedura comparativa, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, posto che“se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747);

Considerato, quanto al caso di specie, che verosimilmente la prova preselettiva si è svolta in spregio al su richiamato principio, non essendo contestato che:

- i candidati, in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice numero di sei cifre;

- i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi in busta sigillatae priva di generalità all’esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall’art. 14 del D.P.R. 487/94, di talché il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all’identità dell’autore dell’elaborato; con ciò venendo meno la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati;

Ulteriormente rilevato che nonostante l’utilizzo di sistemi ottici di correzione, idonei ad assicurare massima rapidità delle operazioni di valutazione, la fase di correzione delle prove preselettive si è immotivatamente protratta per tre mesi;

(…)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende gli atti gravati con il ricorso introduttivo".


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