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Immagine del redattoreAntonio Picarella

CORONAVIRUS: LE MISURE CONTENUTE NEL D.P.C.M. DELL’8 MARZO 2020



tratto da: www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto dell’8 marzo 2020, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia” (art. 1, D.P.C.M. dell’8.3.2020),

ha adottato, tra le altre, le seguenti misure:

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”(art.1, lett. a, D.P.C.M. dell’8.3.2020);

sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”( art.1, lett j, D.P.C.M. dell’8.3.2020).

Inoltre, l’art. 4, comma 2, ha disposto che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (art. 2, comma 2, D.P.C.M. dell’8.3.2020), dunque, “con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro” (art. 650 c. p.).

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