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SGS - Redazione

COVID-19: possibili strumenti di prevenzione alla potenziale lesione degli interessi contrattuali








(A cura di Luigia Sica)


A più di un mese dalla dichiarazione dell’OMS relativa allo stato di pandemia, sullo scenario globale appaiano ancora irrisolti numerosi interrogativi. Gli effetti dell’emergenza si sono prodotti su una molteplicità di settori, dal supply chain a quello del trasporto, ingenerando non poche difficoltà dettate dall’assenza di precedenti con i quali individuare le modalità più idonee a rendere nitida una situazione che si mostra ancora caratterizzata da forti opacità.Inevitabilmente l’emergenza epidemiologica ha avuto importanti ripercussioni sull’economia e, di contro, la riflessione sui numerosi impegni contrattuali che a causa delle peculiari condizioni determinatisi non hanno trovato adempimento, ha spinto verso una revisione dei rimedi contrattuali. La ricerca di strumenti idonei a fronteggiare il ritardo o l’inadempimento contrattuale alla luce del nuovo contesto socio-economico, deve compiersi ponendo l’ordinamento nazionale in un’ottica transnazionale.Maggiori garanzie potrebbero derivare dalla applicazione di clausole di esonero da responsabilità, collocando l’emergenza in atto tra le circostanze non imputabili alla parte, che possono rendere impossibile l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.In questa prospettiva si è posto l’ordinamento italiano con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), il cui art 91 sancisce “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse o ritardati o omessi adempimenti".Ciò posto, potrebbe assumersi quale ulteriore parametro di riferimento la Convenzione delle iNazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980) (CISG), contenente disposizioni finalizzate a regolamentare uniformemente la vendita internazionale di beni tra contraenti che abbiano la sede di attività negli Stati aderenti, a favore di una maggiore certezza dei contratti e dei traffici commerciali.Detta Convenzione si pone a tutela dell’equilibrio contrattuale e degli interessi in gioco prevedendo l’applicazione di specifiche clausole che consentirebbero una maggiore tutela per le parti.In particolare l’art. 79 della Convenzione al primo comma così dispone: “Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.Stando alla lettera della norma sarebbe dunque sufficiente per l’obbligato dimostrare la propria estraneità all’evento affinché possa andare esente da responsabilità.Un ulteriore intervento nell’ambito della negoziazione internazionale è stato predisposto dalla iiCamera di Commercio Internazionale (ICC) con la introduzione della clausola di forza maggiore (ICC Force Majeure Clause 2003) nella quale lista di eventi connessa (“listed events”) è esplicitamente annoverata l’emergenza epidemiologica.La clausola sovraesposta è stata oggetto di revisione in quanto, a seguito di una prima elaborazione (“long form”), era risultata particolarmente complessa ai fini dell’inserimento nei regolamenti contrattuali.Attualmente la applicabilità di detta clausola (“short form”) trova fondamento sulla impossibilità di adempiere alla prestazione gravante in capo ad una delle parti contraenti in ragione del sopravvenuto verificarsi di un evento impeditivo dell'esecuzione.iiiL’impedimento consente la operatività della clausola di forza maggiore solo nella misura in cui esso sia:a) indipendente dalla volontà delle parti e quindi fuori dal loro ragionevole controllo; b) imprevedibile (o comunque improbabile) al momento della stipula del contratto; c) inevitabile nonostante l’aver assunto il necessario comportamento diligente.Il quadro normativo sin qui descritto consente di auspicare un approccio sinergico tra diverse fonti del diritto finalizzato al contenimento di una crisi che ha evidentemente travalicato i confini della sola dimensione sanitaria.Allo stato attuale diviene fondamentale assumere in termini ancora più incisivi una prospettiva orientata alla logica del bilanciamento tra valori sottesi al vincolo contrattuale e quelli che possono eventualmente scaturire dal difetto che ha colpito il contratto stesso.Per dette ragioni è auspicabile che il legislatore, assumendo quale parametro di riferimento il quadro normativo sovraesposto, offra strumenti finalizzati alla rimozione e alla prevenzione della lesione attuale o potenziale degli interessi posti a fondamento del contratto.


i Si veda la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980) (CISG), consultabile al link https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg

iiE’possibile consultare il documento contente l’analisi della Commissione diritto e pratiche del commercio internazionale relativa alla clausola di forza maggiore al seguente: link https://iccitalia.org/wp-content/uploads/2018/11/Clausole-di-Forza-Maggiore-.pdf

iii “Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance (“Force Majeure Event”) that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the Contract, if and to the extent that that the party affected by the impediment (“the Affected Party”) proves: a) that such impediment is beyond its reasonable control; and b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the Contract; and c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the affected party”. link https://iccitalia.org/wp-content/uploads/2018/11/Clausole-di-Forza-Maggiore-.pdf

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