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Demolizione abitazione abusiva: ribaditi i criteri di proporzionalità (Cass., 34607/2021)

(Cassazione penale, sez. III, 17 settembre 2021, n. 34607)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)


“RITENUTO IN FATTO

(…)

“2. (…) Con l'istanza avanzata si eccepiva l'illegittimità dell'esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 CEDU, in considerazione del fatto che non solo il fabbricato sorge in una zona altamente urbanizzata e la demolizione ha ad oggetto opere realizzate venticinque anni prima, ma il fatto che tali opere sono necessarie per esigenze abitative e pertanto il giudice dell'esecuzione deve valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiamata. Nel caso di specie, come dimostrato dalla perizia tecnica allegata all'istanza la demolizione dei piani sovrastanti comporterebbe un deterioramento significativo alla struttura del primo piano; (…)


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (…) Sono stati sottoposti all'esame del G.I.P. nuove situazioni sia fattuali, relative allo stato di salute di uno dei ricorrenti, che giuridiche, essendo stata eccepita la proporzionalità della misura della demolizione, rispetto ai reati come definitivamente accertati.

2. (…) [V]a rilevato che anche l'esame delle condizioni di salute confluisce nel giudizio da compiersi circa l'invocato requisito della proporzionalità, che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di valutare, nel rispetto di alcuni precisi criteri guida.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da 'parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez.3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 08/01/2021, Leoni, Rv. 280270 - 01). 2.2. È stato quindi precisato che non è legittimo invocare: a) un assoluto diritto alla casa (che avrebbe un carattere così ampio ed assorbente da superare sempre e comunque - vanificandola del tutto - ogni prescrizione amministrativa o penale in punto di edificabilità dei suoli e tutela del territorio), così come b) un generico diritto ad una vita sana o, ancor più in astratto, c) un diritto alla vita privata e familiare; posizioni giuridiche soggettive che pur trovando espressione nell'art. 8 CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza), così come negli artt. 14-15 Cost., non afferiscono affatto al caso di specie, nel quale l'ordinamento non intende violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell'abuso riscontrato e così ripristinando quell'equilibrio già sopra richiamato (per tutte, Sez. 3, n. 24882 del 26/4/2018, Ferrante, Rv. 273368). (…)”


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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