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Estradizione dall’estero: l’irrogazione successiva di ergastolo è pena illegale (SS.UU., 30305/2021)

(Cass. Pen., SS.UU, 3 agosto 2021, n. 30305)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)


“1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è riassumibile nei termini di seguito indicati: "Se la condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena che non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, posta dallo Stato estero richiesto con riferimento a condanna per la quale sia stata concessa la estradizione in estensione, debba operare anche in relazione ad altra condanna alla pena dell'ergastolo, per la cui esecuzione è stata concessa in precedenza l'estradizione senza l'apposizione della stessa condizione, e che sia stata, assieme alla prima, oggetto di unificazione delle pene ai sensi dell'art. 663 c.p.p.".

2. Prima di esaminare tale questione, deve rilevarsi che, nel caso di specie, pur versandosi in tema di rapporti intergiurisdizionali che coinvolgono due Stati membri dell'Unione Europea, la normativa applicabile ratione temporis non è quella contemplata dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 relativamente alla nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto Europeo, ma quella prevista dalla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (entrata in vigore, per l'Italia, il 4 novembre 1963 e, per la Spagna, il 5 agosto 1982), nonchè dalle rispettive normative nazionali in tema di estradizione. (…)

Ne consegue che nella vicenda in esame, ove i reati oggetto delle due procedure estradizionali sono stati commessi anteriormente a quest'ultima data ed entrambe le richieste di consegna sono state formulate prima del su indicato limite temporale del 1 gennaio 2004, la disciplina applicabile è quella prevista dal diritto estradizionale, non quella relativa al mandato di arresto Europeo che, in forza dell'art. 31, par. 1, della decisione quadro, ha sostituito nelle relazioni fra gli Stati membri le corrispondenti disposizioni delle convenzioni applicabili in materia di estradizione.

3. Sul tema oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali.

3.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, in presenza di plurimi provvedimenti di estradizione, dei quali uno solo condizionato alla non applicazione dell'ergastolo, deve ritenersi esclusa l'efficacia espansiva di tale condizione anche alla diversa consegna in cui la condizione non sia stata espressamente apposta (…).

3.2. Un diverso orientamento giurisprudenziale ha, invece, affermato che l'esclusione della pena perpetua non può essere relegata nell'ambito della sola condanna alla pena dell'ergastolo a cui formalmente accede la condizione di commutazione nella pena temporanea. Se così fosse, il significato di garanzia della condizione in parola sarebbe vanificato, qualora, in applicazione della regola sull'unicità del rapporto esecutivo e sulla necessaria unificazione dei plurimi titoli, si dovesse ritenere che la commutazione della pena è un adempimento i cui effetti si disperdano non appena si proceda al cumulo con le altre pene perpetue, tutte irrogate per fatti anteriori alla consegna e per le quali si è pertanto reso necessario il ricorso all'estensione dell'estradizione.

In altre parole, una volta formato il cumulo delle pene per la cui esecuzione l'estradizione è stata reiteratamente richiesta, la condizione posta in relazione ad una di esse estende la sua forza preclusiva anche sulle altre (…).

3.3. A tale ultimo precedente la Sezione rimettente non ha ritenuto di potersi conformare sulla base di un duplice ordine di argomentazioni, rispettivamente incentrate sulla insindacabilità delle determinazioni assunte dallo Stato estero e sull'impermeabilità della autonomia dei provvedimenti di estradizione rispetto al principio di unicità del rapporto esecutivo.

Si è in primo luogo esclusa, entro tale prospettiva, qualsiasi possibilità di indagare sulle intenzioni dello Stato membro di emissione e di interpretare, pertanto, la sua scelta di non apporre la condizione di commutazione. Quest'ultima, infatti, vale "....per quel che è e nei limiti in cui è stata posta: non viene nè potenziata nè annullata dai provvedimenti di estradizione incondizionata precedenti o successivi: non ne è travolta ma nemmeno si espande".

In secondo luogo, coerentemente con tale premessa argomentativa, è stata valorizzata l'autonomia di ciascun provvedimento di estradizione, non rilevando che taluno di essi venga richiesto in estensione, sicchè, proprio in ragione di tale assenza di interferenze, il principio di unicità del rapporto esecutivo impedisce di far refluire una condizione apposta dallo Stato estradante nell'esecuzione di pene che da tale condizione non siano interessate.

4. Il Collegio ritiene di condividere l'impostazione delineata dalla ordinanza di rimessione per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Alle Sezioni Unite è devoluta la composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto su una questione che si colloca nel delicato punto di intersezione fra il diritto estradizionale e l'applicazione in sede esecutiva di un cumulo relativo a pluralità di condanne all'ergastolo, nell'ipotesi in cui il rapporto di cooperazione giudiziaria internazionale ponga l'Italia, quale Stato richiedente, in contatto con uno Stato - come, nel caso di specie, il Regno di Spagna - che non contempli nel suo apparato sanzionatorio la pena della detenzione a vita.

Deve in primo luogo osservarsi come, in simili evenienze, le norme convenzionali (ad es., l'art. 16, parr. 1 e 2, del Trattato di estradizione sottoscritto dall'Italia con il Venezuela il 23 agosto 1930 e ratificato nel nostro ordinamento con la L. 17 aprile 1931, n. 517) prevedano talora la possibilità che lo Stato estero accordi la consegna, subordinandola, tuttavia, alla condizione che la sanzione irrogata perda il suo carattere di perpetuità.

Analogo obiettivo, del resto, ha inteso perseguire, nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea, la disciplina della nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto Europeo, atteso che l'art. 5, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, nel prevedere le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari, stabilisce che "se il reato in base al quale il mandato d'arresto Europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura in questione non siano eseguite". (…)

L'estradando, peraltro, può attivare i rimedi giurisdizionali appositamente previsti nell'ordinamento dello Stato richiesto, qualora il provvedimento di estradizione non preveda la condizione che dovrebbe esservi apposta a tutela di un suo diritto (nel caso di specie, il divieto di applicazione della pena perpetua). Occorre tuttavia considerare che, nell'ipotesi in cui quei rimedi interni non siano stati utilizzati e il provvedimento di estradizione non contenga alcuna condizione, non è consentito al giudice italiano sindacare il provvedimento estero.

All'autorità giudiziaria italiana non è neppure consentito di apporre arbitrariamente in via interpretativa una condizione o una limitazione che lo Stato estero non ha previsto.

Ne discendono, quale logico corollario, due conseguenze: a) l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo; b) solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare l'estradizione alla presenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di particolari misure volte a mitigare la esecuzione dell'ergastolo, l'irrogazione della sanzione perpetua da parte del giudice italiano viene ad integrare un'ipotesi di pena illegale, emendabile per il tramite dell'incidente di esecuzione.

La condizione di commutazione della pena dell'ergastolo che, nel corso di una procedura estradizionale, venga apposta in relazione ad una sola delle pene dello stesso genere irrogate con plurime sentenze di condanna emesse nei confronti della medesima persona opera, pertanto, con esclusivo riferimento alla esecuzione della pena per la quale quel provvedimento di estradizione sia stato emesso. (…)

Il principio della unitarietà dell'esecuzione, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica, non si sovrappone, tuttavia, snaturandone la ratio e le finalità, agli effetti prodotti nell'ordinamento dalla positiva definizione di una procedura estradizionale attivata dallo Stato nel quadro di una normativa convenzionale che impone l'assolvimento di ben precisi obblighi internazionali di collaborazione giudiziaria con gli Stati parte.

Le modalità di applicazione di tale principio, infatti, non comportano alcuna mutazione o alterazione delle caratteristiche genetiche del titolo da cui ha tratto origine la pena detentiva poi confluita nel cumulo.

Al riguardo, si è già avuto modo di osservare che la commutazione dell'ergastolo in pena temporanea, in attuazione di una condizione apposta dallo Stato estero soltanto in relazione ad uno dei provvedimenti estradizionali, esplica i suoi effetti limitatamente all'ergastolo oggetto della decisione di condanna assunta dall'autorità giudiziaria italiana in virtù del positivo epilogo di quella procedura estradizionale e non ha rilievo sulle altre pene dell'ergastolo irrogate in forza di condanne per la cui esecuzione siano stati richiesti ed emessi altri, non condizionati, provvedimenti di estradizione.

La pena dell'ergastolo cui accede la condizione - convertita, come si è visto, in una pena temporanea di anni trenta - confluisce in sede esecutiva con l'altra, di eguale natura, interessata da un provvedimento di estradizione non condizionato, dando luogo all'applicazione di una pena perpetua accompagnata dalla misura dell'isolamento diurno per effetto della regola del cumulo di cui all'art. 72, comma 2, cit., valendo soltanto sulla prima di esse l'effetto commutativo.

Ne discende che, operata siffatta commutazione in pena detentiva temporanea, la successiva necessaria confluenza con l'altra, che mantiene la sua originaria natura di pena perpetua, determina l'esecuzione della pena dell'ergastolo (nel caso di specie con isolamento diurno per un periodo da due a diciotto mesi ai sensi dell'art. 72, comma 2, cit., stante la temporaneità superiore a cinque anni della pena commutata), senza alcun temperamento obbligato di temporaneità della pena complessiva risultante dal cumulo. (…)"


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