di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Rossella Bartiromo)
(Cons. St., ordinanza n. 1275/2021)
“B) Premesso che:
b.1) la tutela cautelare costituisce un rimedio finalizzato ad evitare che, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sulla domanda proposta, l’interesse legittimo di chi agisce in giudizio possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (art. 98 c.p.a.);
b.2) nel decidere sull’emanazione della misura si deve altresì tener conto dell’eventuale pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare agli interessi delle altre parti del processo, in caso di accoglimento dell’istanza;
b.3) il relativo giudizio deve essere svolto in base alle allegazioni e alle evidenze processuali, emergenti ad un primo esame, tipico di questa fase cautelare, connotata, prima di tutto, da esigenze di massima celerità dei tempi processuali;
C) Ritenuto che:
c.1) l’impianto siderurgico ha continuato la sua attività produttiva durante tutto il corso del processo di primo grado, in ragione delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale amministrativo regionale;
c.2) gli “eventi emissivi”, verificatisi nell’agosto del 2019, connessi ad alcune criticità del sistema di depolverizzazione del camino E 312, conseguenza di una carenza procedurale del Gestore (cfr. relazione ISPRA, pag. 3 e 4, depositata in primo grado, in data 23 luglio 2020, in adempimento dell’ordinanza istruttoria), e la “emissione di sostanze odorigene”, verificatasi nel febbraio 2020, riconducibili (ancorché tale aspetto sia controverso tra le parti) all’attività produttiva svolta dall’impianto siderurgico (“operazioni di colata avvenute presso lo stabilimento siderurgico”, cfr. nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020, pag. 3), non si sono manifestati nuovamente;
c.3) l’ulteriore evento emissivo del 4 luglio 2020, cui fanno riferimento il Comune e le altre parti aventi posizioni processuali affini, per comprovare la possibile ripetizione di eventi di questo genere (e, dunque, la sussistenza di un pericolo per la salute della comunità insediata nell’area circostante), è riconducibile ad una problematica diversa rispetto a quelle dalle quali è scaturita l’ordinanza impugnata, consistita nel mancato adeguato irroramento di cumuli di materiale del processo produttivo, siti nell’area Parco “OMO2”, a causa di un malfunzionamento del mezzo adibito alla bagnatura/filmatura, che l’impresa non ha provveduto a gestire come prescritto (cfr. la Relazione sugli esiti del controllo straordinario effettuato da A.R.P.A. il 7 e l’8 luglio 2020, pag. 9 e 10, allegata alla nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020);
c.4) dalla delibazione degli scritti e degli atti processuali, emergono evidenti profili di danno per gli impianti dello stabilimento siderurgico, in caso di mancata emanazione della misura cautelare domandata, derivanti dallo spegnimento della c.d. “area a caldo”, probabilmente irreversibile, una volta effettuato;
c.5) questi profili di danno sono stati contestati da alcune delle controparti processuali delle appellanti (cfr., ad es., pag. 40 dell’atto di intervento ad opponendum del Codacons), ma senza che le loro deduzioni risultino adeguatamente circostanziate sulle modalità e sulla tempistica adottate nei precedenti spegnimenti e adeguatamente comprovate, rispetto alle deduzioni di segno contrario delle società proponenti il gravame (cfr., in particolare, relazione Rina consulting, depositata nel giudizio di primo grado n.r.g. 397 del 2020, in data 11 aprile 2020, da Ilva);
c.6) lo spegnimento della c.d. “area a caldo” – il cui termine ultimo di adempimento viene a scadere prima della celebrazione dell’udienza di discussione, già fissata per il prossimo 13 maggio - è stata recentemente sollecitato dal Comune di Taranto, con l’invio della nota n. 0028638/2021 del 24 febbraio 2021, con la quale si sono chieste notizie “in ordine alla programmazione delle attività impiantistiche e gestionali finalizzate al rispetto dei termini temporali di fermata innanzi richiamati, inviando un cronoprogramma comprensivo di tutte le fasi previste e delle attività eventualmente già ad oggi poste in essere, ed aggiornamenti settimanali per la verifica del rispetto delle fasi indicate”;
c.7) tale condotta appare indicativa di un atteggiamento del Comune oggettivamente proteso a perseguire la sospensione dell’attività e pertanto dequota quelle argomentazioni difensive inerenti alla possibilità, per le appellanti, di ottenere, ove domandata, una proroga dei termini per effettuare le operazioni di spegnimento;
c.8) nel complessivo confronto fra gli allegati pregiudizi, quello dedotto dalle appellanti, consistente nell’irrimediabile deperimento degli impianti, si profila come attuale ed irreparabile, mentre quello degli appellati, consistente nell’eventuale ripetizione di eventi emissivi provenienti dall’“area a caldo” di cui si è ordinato lo spegnimento, risulta meramente ipotetico;
Impregiudicato il più approfondito scrutinio delle delicate questioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze articolate dalle parti, che presuppone una disamina incompatibile con la delibazione tipica della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (…) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, nonché l’efficacia del provvedimento impugnato e degli atti ad esso connessi”.
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