Dopo tutta la normazione d’urgenza che continua ad essere emanata in Italia per il contenimento del COVID-19 (vedi, fra tutti, i D.P.C.M. 8 marzo e 9 marzo 2020), è palese il sacrificio che a numerosi diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione, si sta imponendo. L’idea è quella di analizzare, misura dopo misura, la disposizione costituzionale sacrificata a fronte dell’emergenza sanitaria di assolutamente indiscutibile portata. L’art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, la cui portata è stata estesa a tutto il territorio nazionale, tra le tante cose, ha inteso vietare lo spostamento delle persone presenti nelle “zone rosse”, salvo comprovate esigenze lavorative o necessità ovvero per motivi di salute.
Ai più è noto il sacrificio imposto ai diritti contenuti nell’art. 16 della Costituzione che consente a ciascun cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. I Padri costituenti sono stati così lungimiranti da aver posto una “deroga costituzionale”, la quale recita: “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza”. Anche il divieto assoluto di mobilità è indice di sacrificio del diritto contenuto nella disposizione costituzionale appena richiamata. Sacrificio che, però, viene ad essere imposto ai fini della tutela della salute personale e pubblica (rectius: collettiva).
L’art. 1, inoltre, ha sospeso tutte le competizioni sportive, cozzando tale disposizione, probabilmente con il medesimo diritto alla salute previsto dall’art. 32 cost. In questo contesto, però, si comprende come il diritto alla salute collettiva prevalga addirittura sul diritto alla salute individuale (quale, per esempio, il benessere psico-fisico che ciascuna persona può trarre dallo sport, ma non, ex adverso, per gli atleti professionisti, ai quali è imposto anche un sacrificio lavorativo).
Le disposizioni in tema di lavoro sacrificano evidentemente i diritti e le libertà previsti dagli artt. 35-38 della Costituzione, sempre in ottica di prevalenza della salute pubblica. È di indiscutibile portata, a tal punto, la problematica giuridica relativa alle “ferie forzate” che restano, in tutti i casi, vietate (art. 36 cost.); ai possibili licenziamenti da parte dei datori di lavoro privati; all’impossibilità sopravvenuta della prestazione e alla mancata retribuzione (artt. 1218 e 1256 c.c.). Inevitabile, invece, è l’applicazione del c.d. “smart working” ai dipendenti pubblici (vedi l. n. 81/2017), tenendo presente i presupposti applicativi contenuti nella normativa appena citata.
La sospensione delle manifestazioni, degli eventi, di qualsiasi natura, rappresenta un sacrificio imposto ai diritti contenuti negli artt. 17 e 18 cost. nella misura in cui garantiscono la libertà di riunione e la libertà di associazione e, conseguentemente, per altri effetti, anche ai “diritti riflessi” contenuti negli artt. 39 e 49 cost.
La sospensione dell’attività didattica di ogni ordine e grado impone un sacrificio al diritto all’istruzione (artt. 33-34 cost.). Il sacrificio imposto, in simil caso, è in qualche modo controbilanciato. Si veda, esemplificando, il medesimo diritto all’istruzione che, nonostante la sospensione dell’attività didattica, viene esercitato e fruito attraverso delle piattaforme online, utilizzando, specie per le Università, le nuove tecnologie.
La sospensione delle celebrazioni civili e religiose, comprese quelle funebri, rappresenta una compressione degli artt. 7,8, 19 e 20 cost. Si discute, infatti, anche dei provvedimenti (rectius: decreti) che la Conferenza Episcopale Italiana e le Conferenze Episcopali Regionali hanno adottato per dare il loro supporto al contenimento del virus, tra le cui misure vi sono, ad esempio, la sospensione delle celebrazioni con concorso di popolo, le celebrazioni dei sacramenti solo in presenza di stretti familiari (ma è raccomandato il posticipo) e la sospensione delle esequie. Limitazioni, dunque, della libertà di professare il proprio credo che, come si sa, è espressione dell’identità completa della persona.
La chiusura dei musei e di ogni istituto di arte rappresenta, invece, un diretto sacrificio dei diritti garantiti dagli artt. 9-33-34 cost. Diritti, questi ultimi, garantiti, nel tempo di emergenza, attraverso mostre in 3D e mediante specifici programmi informatici.
La sospensione di attività commerciali o la loro subordinazione ad orari e misure rappresenta una compressione degli artt. 41 e 42 cost. Le ulteriori misure adottate (vedi, ad esempio, il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020) con le quali si sospendono fino al 25 marzo 2020 determinate attività commerciali, rappresentano, ancora una volta, una limitazione dell’art. 41 cost., per cui l’iniziativa economia privata è libera. Qui, però, la sempre rigorosa “lungimiranza” dei Padri costituenti, ha previsto che essa (teoria dei limiti interni) è tale solo se non contrasti con l’utilità sociale e non rechi danno alla “sicurezza”, alla libertà e alla dignità umana. Ai nostri fini, la “sicurezza di salute dei cittadini” nella loro globalità è causa di giustificazione per la limitazione della libertà economica stessa.
La sospensione delle attività di palestre, centri benessere et similia rappresenta un sacrificio del diritto alla salute stesso, specie dell’art. 2 cost., per le ragioni già addotte in merito allo sport.
Ulteriori misure sono state adottate nel campo della giustizia, con la sospensione dei termini processuali e delle udienze giudiziarie con relativo sacrificio degli artt. 24, 25 cost. I tirocinanti giudiziari, per esempio, sono stati ammessi a continuare il loro periodo di stage da remoto.
Le misure concernenti, invece, lo slittamento della data nella quale si sarebbe dovuto celebrare il referendumcostituzionale (29 marzo) e probabilmente anche delle elezioni amministrative e regionali rappresentano una compressione dell’art. 48 cost. e, rispetto alla prima, dell’art. 138 cost.
E la lista potrebbe essere ancora lunga.
Le misure previste, lette in ottica di sistema costituzionale, pur apparendo “restrittive”, risultano essere, a contrario, oltremodo “attrattive”, nel senso che calamitano in un unico vortice la persona e i suoi diritti. Una persona che, nella consapevolezza contingente della tutela della salute pubblica, dalla quale deriva inevitabilmente la tutela del diritto alla vita, quale fondamentale presupposto logico-ontologico per l’esplicazione di tutti gli altri diritti, dovrà, in rapporto di correlazione, farsi carico dei doveri imposti dall’art. 2 cost., tra i quali spicca maggiormente il “dovere di solidarietà sociale”.
È sempre il caso di specificare che le norme, in tal caso, servono sicuramente a contenere un contesto epidemico sempre più dilagante, ma il buon senso che la Carta costituzionale insegna ormai da 70 anni segna la strada che ciascuno deve perseguire.
Il diritto alla salute pubblica è, dunque, nel bilanciamento tra diversi diritti costituzionalmente garantiti, la ratioispiratrice delle misure normative d’urgenza in tale contesto e risulta essere il diritto che, rispetto agli altri, meglio esplica i suoi effetti nell’ordinamento, sui due piatti della bilancia, nel sacrificio degli altri (leggi “balancing test”).
Si sta verificando, soprattutto nella realtà fattuale, quello che non si era mai considerato fin d’ora, ovvero la “gerarchizzazione dei principi ex art. 2 cost.”
Il principio personalistico (tutela della salute psico-fisica individuale, benessere personale, abitudini della persona, libertà, diritti, tutti sacrificati dalle normative d’urgenza) e quello pluralistico (associazioni, riunioni, tempo libero, formazioni sociali, che vengono sacrificate all’individuo nella collettività), sono da considerarsi sacrificati rispetto alla piena esplicazione del principio solidaristico (rispettare le regole d’urgenza, ottemperare alle disposizioni, per il bene comune e la tutela della salute pubblica generale). In questa dimensione bilanciatoria, dunque, il principio solidaristico (al fine di debellare il virus presente), dovrà prevalere sulle esigenze individuali e collettive “serventi alla persona”.
Queste brevi considerazioni fanno sì da porre in evidenza quanto, in momenti così complessi e difficili per il nostro Paese, sia necessario tenere sempre lo sguardo rivolto alla Carta costituzionale che, nonostante tutto, continua a darci forza e coraggio. Le persone (prima ancora di essere cittadini) devono rispettare i doveri imposti dal sistema ordinamentale in cui vivono e si relazionano, specie quello costituzionale, in quanto il combinato disposto degli artt. 2, 32 e 54 cost. impone il dovere di solidarietà sociale, che si concretizza nell’osservanza delle leggi, nel rispetto delle regole e, dunque, nel mantenersi fedeli alla Repubblica.
In tutti i casi, la tutela della salute pubblica resta l’unica “causa di giustificazione ai sacrifici imposti ai diritti costituzionali” di operare immediatamente nel “quotidiano” dei cittadini italiani i quali, però, dovranno avere la consapevolezza di rispettare anche e soprattutto i doveri, perché “non di soli diritti vive il cittadino, ma di ogni dovere che la solidarietà costituzionale impone”.
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