top of page
davidegambetta

Il patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con la distrazione delle spese

(Cass. Civ., sez. unite, 10 giungo 2021, nn. 16297 e 16298)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Marrone)


“Così configurato è da escludere che la parte assistita sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, in quanto chiamata ad esercitare un proprio diritto soggettivo, come si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore istanza di ammissione. In altri termini, il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale. Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio. A conferma del rilievo di cui innanzi si evidenzia, altresì, che il provvedimento di ammissione al beneficio della parte non abbiente oltre a produrre l'effetto principale costituito dal pagamento dei compensi al difensore, la esonera anche dall'anticipazione delle spese che vengono prenotate dallo Stato (art. 131, commi 2 e 3 del citato d.P.R.). La circostanza, poi, che la presentazione dell'istanza di distrazione costituisca una rinuncia tacita al beneficio, presuppone che l'istituto sia revocabile, ma a ben vedere le cause individuate dal legislatore sono solo tre e tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovute a sopravvenute modifiche alla situazione reddituale, alla mala fede o alla colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio ovvero all'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, dunque norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente, e non certo per l'avvenuta presentazione dell'istanza di distrazione. Del resto la previsione di una correlazione fra i due istituti, come affermata dall'orientamento giurisprudenziale che ravvisa una incompatibilità fra gli stessi, appare non già dettata dal sistema normativo, ma piuttosto suggerita da evidenti ragioni di opportunità di arginare il fenomeno dei possibili abusi dello strumento del patrocinio statale, finalità che però potrebbe essere più correttamente realizzata attraverso una riconfigurazione dell'attuale sistema, senza ostacolare l'accesso alla giustizia. Pur vero che l'istanza di distrazione quando formulata va accolta, ma può essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese, come evidenziato da queste stesse Sezioni Unite (sent. n. 16037 del 2010). In questa prospettiva la richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit.”


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

106 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page