di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“2.2. Come insegnano le Sezioni Unite Prevete (…) (n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186): "In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo".
L’ordito motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite Prevete offre utili parametri interpretativi:
- il reato non può ritenersi consumato allorché l'autore del furto non abbia acquisito il possesso della refurtiva;
- l'impossessamento postula il conseguimento, sia pure momentaneo, della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente;
- la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa (o di un addetto alla sicurezza) e l'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, ostano alla consumazione del reato e circoscrivono la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo;
- il furto giunge a consumazione nel momento in cui si realizza una completa rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore.
2.2 Nel caso in esame l'imputato, fermato dal (…), si è dato alla fuga sicché in quel momento il reato è giunto a consumazione, perché il detentore ha perduto la signoria sul bene.
Poco rileva che il possesso, così conseguito dall'agente, abbia avuto una durata molto limitata (dopo "dieci metri" gli addetti alla vigilanza hanno raggiunto e fermato l'imputato), quel che importa è che nell'attimo in cui l'imputato è fuggito, portando con sé i capi di abbigliamento sottratti, la merce è uscita dalla sfera di controllo del soggetto passivo per entrare nella disponibilità autonoma dell'imputato.
Invero il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).
Si è precisato che: "ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta - e la fattispecie si realizza in forma consumata - solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia" (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., in motivazione).”
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