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Remo Trezza

NULLITÀ PER LE NOTIFICHE AL DETENUTO NON ESEGUITE PERSONALMENTE (Cass. S.U. n. 12778/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)


Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.

“La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: <<se la notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 cod. proc. pen., comma 1, o presso il domicilio eletto>>. (…)”

“Una parte della giurisprudenza ritiene che sia del tutto legittimo - in deroga alla procedura di cui all’art. 156 cod. proc. pen. - eseguire le notifiche presso il domicilio che l’imputato detenuto abbia eletto o dichiarato prima o durante la detenzione.

La motivazione che viene addotta si basa, sostanzialmente, sul seguente argomento: l’art. 156 cod. proc. pen. non è una disposizione speciale rispetto a quella prevista in via generale per le notificazioni, in quanto «l’ultimo comma dell'art. 156 […] detta una regola di chiusura secondo la quale in nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’art. 159 cod. proc. pen., nell’ovvia constatazione che la dichiarazione di irreperibilità presuppone il risultato negativo della ricerca anche presso l’amministrazione carceraria». Di conseguenza, poiché «questa è l’unica inconciliabilità espressamente disciplinata» ne deriva che «all’imputato detenuto è consentito avvalersi della possibilità di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell’art. 161, comma l, cod. proc. pen.». Questa interpretazione (…) è stata poi (…) applicata anche alle ipotesi delle notifiche al detenuto in stato di detenzione domiciliare o in carcere per altra causa (…).”

“Un diverso indirizzo giurisprudenziale, invece, ritiene che le notifiche all’imputato che si trovi detenuto (in carcere o in un luogo diverso) anche per causa diversa da quella del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione, debbano sempre essere eseguite con le modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen. (…).”

“Questo Collegio condivide la seconda delle tesi illustrate.

La notifica è il procedimento finalizzato a portare a conoscenza delle parti gli atti recettizi processuali al fine di metterle nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.

Limitando il discorso all’imputato, in via preliminare, è opportuno precisare quanto segue.

Il codice di rito utilizza sempre il lemma “imputato” (art. 60 cod. proc. pen.): ma le stesse regole si applicano anche all’indagato, ex art. 61 cod. proc. pen., all’internato in un istituto penitenziario (combinato disposto artt. 156, comma 4, cod. proc. pen. e 215, comma 2, cod. pen.) o al condannato (salvo deroghe, come ad es. l’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La modalità di notifica prevista nell’art. 156 cod. proc. pen. si applica all’imputato (da intendersi nell’ampio senso summenzionato) che si trovi detenuto, anche a seguito di arresto o fermo, in un istituto penitenziario nel territorio dello Stato Italiano (arg. ex art. 169, comma 5, cod. proc. pen.) (…).

Ove, invece, l’imputato si trovi ristretto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari (…), si applica, ex art. 156, comma 3 cod. proc. pen., il procedimento notificatorio di cui all’art. 157 cod. proc. pen..

A grandi linee, si può affermare che il procedimento notificatorio si articola su due livelli:

a) notifica “in mani proprie del destinatario” (artt. 148, 156, 157, 158 cod. proc. pen.): è questa la modalità privilegiata perché è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. (…) la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la notifica in mani proprie, in qualsiasi luogo sia effettuata, prevalga, anche nel caso in cui l'imputato abbia eletto (o dichiarato) un domicilio diverso dal luogo in cui la notificazione è stata in concreto consegnata al destinatario (…);

b) notifica presso un luogo indicato dallo stesso imputato (…), o determinato ex lege (artt. 159, 161, commi 2 e 4, 165, 166, 169, comma 1, 613, 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.). (…)

Ma l’art. 161 cod. proc. pen. stabilisce un’altra condizione (…) e cioè che [l’imputato, ndr] non sia “detenuto né internato”, con ciò lasciando intendere, a contrario, che le notifiche all’imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato espressamente, ex art. 156 cod. proc. pen. (…).

Una conferma di quanto appena detto, la si desume, innanzitutto, dall’art. 156, comma 3, cod. proc. pen. il quale dispone che, ove l’imputato sia detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari, le notifiche vanno ivi eseguite “a norma dell'art. 157 cod. proc. pen.” e, quindi, in primis, “mediante consegna di copia alla persona” e, solo ove non sia possibile (…) è prevista la consegna “a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci” (…).

Ulteriore conferma del favore che il legislatore ha accordato alla notifica personale, quando il destinatario è un detenuto, si desume dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario». (…)

La ragione di tale differenza è intuitiva.

L’autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status: da qui l’obbligo di notifica personale. Al contrario, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. (…)

Infine, un ulteriore riscontro alla tesi qui condivisa, lo si desume dall'art. 164 cod. proc. pen. a norma del quale la dichiarazione (o elezione) di domicilio effettuata anteriormente alla detenzione, non ha effetto nel caso in cui l’imputato (o indagato) sia detenuto, proprio perché, com’è espressamente previsto, le notificazioni devono essere eseguite con la procedura di cui all’art. 156 cod. proc. pen..

Tutti gli indici normativi confluiscono, quindi, in maniera univoca, nel far ritenere che, durante la detenzione, l’unico modello notificatorio previsto sia quello della consegna “alla persona”.

La ratio di tale insindacabile scelta legislativa è duplice. Innanzitutto, si privilegia la consegna della notificazione “alla persona” perché, essendo certa la reperibilità del detenuto, la notificazione è agevole (…).

In secondo luogo, (…) il legislatore ha (…) voluto evitare la possibilità che il domiciliatario, nonostante il rapporto fiduciario, possa non comunicare al detenuto la notifica degli atti che lo riguardano e privarlo, quindi, della possibilità di partecipare al processo e difendersi in modo tempestivo ed adeguato (…).

In conclusione, può affermarsi che l’art. 156 cod. proc. pen. prevede tre ipotesi di detenzione (quella in carcere; quella in un luogo diverso dagli istituti penitenziari; quella per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione), tutte unite (…) dalla notifica “alla persona”, con esclusione, quindi, durante lo stato di detenzione, di notifiche effettuate con modalità diverse.

Interpretazione, questa, da ritenersi ulteriormente rafforzata, a livello sistematico, dalla novella del processo in absentia (legge 28 aprile 2014 n. 67) con la quale il legislatore (…) ha stabilito la regola secondo la quale si può procedere in assenza dell'imputato solo ove «risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento [ ... ]» (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.) (…)”.

Si può, pertanto, affermare che, ove vi sia un’elezione (o dichiarazione) di domicilio, si configurano, per il detenuto, due potenziali modelli notificatori: quello legale previsto dall’art. 156 cod. proc. pen. e quello derivante dalla stessa volontà della parte, ossia quello previsto dall’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..”

“Ora, se è vero che, fra i due modelli notificatori, prevale quello “legale” (…), è altrettanto indubbio, però, che, ove la notifica sia (erroneamente) eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della notifica (…).

La sentenza che ha compiutamente distinto fra notifica omessa e notifica nulla e sulle conseguenze che derivano dall’una o dall’altra ipotesi, è quella pronunciata da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005,. Palumbo, Rv. 229539, che hanno affermato il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell'imputato. Di conseguenza, se la notificazione della citazione avvenga in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all’art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell’art. 184 comma 1 cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire. (…)”


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