di seguito la massima della pronuncia
(a cura di Remo Trezza)
"La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali".
Lo stralcio ragionato della decisione sarà rinvenibile nel volume "2020. Un anno di sentenze. Diritto civile"
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