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Remo Trezza

REQUISITI PERMANENZA IN CARICA CONSIGLIERE CSM: GIURISDIZIONE ORDINARIA (Tar Lazio, n. 11814/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Davide Gambetta)

“Il dott. (…), eletto nel 2008 consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, impugna, chiedendone l’annullamento, la delibera del Plenum del CSM che ha dichiarato la sua cessazione dalla carica di membro togato del Consiglio a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Contesta la legittimità della delibera gravata, che avrebbe ingiustificatamente anticipato la cessazione del mandato prima del decorso dell’ordinario termine quadriennale previsto dalla Costituzione e in assenza di una previsione normativa che imponga la cessazione a causa del collocamento a riposo per il limite massimo d’età anagrafica.

Il ricorrente censura il provvedimento anche in relazione alla qualificazione del CSM come “organo di autogoverno” anziché di garanzia, nonché il richiamo operato al concetto della “rappresentanza democratica”, deducendo l’assenza di un collegamento necessario tra status di magistrato in servizio e mandato consiliare.

Aggiunge che l’appartenenza all’ordine giudiziario costituirebbe la condizione richiesta esclusivamente per la presentazione di una candidatura ma non anche per il mantenimento della carica.

Sostiene anche l’irrilevanza del richiamo, pure presente negli atti impugnati, al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali, dato che ordinariamente tutti i membri elettivi del CSM provenienti dalla magistratura non svolgono nel corso del mandato tali funzioni, per dedicarsi esclusivamente all’incarico presso il CSM.

(…) Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

E’ in primo luogo opportuno richiamare la giurisprudenza in materia di elezioni amministrative, secondo cui l’ordinario riparto della giurisdizione sulla base del criterio del doppio binario (vale a dire, in rapporto alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela) trova applicazione nel senso della devoluzione al giudice ordinario delle controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo. Ciò in quanto, esaurita la fase elettorale, all’amministrazione spetta il compito di verificare la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità ovvero di decadenza correlata alla pregressa nomina, non risultando intaccata dall’esercizio di simili poteri di verifica la natura di diritto soggettivo della posizione sostanziale spettante all’interessato. La sussistenza della giurisdizione del g.o. in simili ipotesi si ricava anche avuto riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, che attiene alla pretesa della parte ricorrente ad essere dichiarata eletta ovvero a mantenere la carica: una simile pretesa, si è osservato costantemente nella richiamata giurisprudenza, afferisce direttamente ad una situazione giuridica di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3826).

Il Collegio è consapevole che nel caso di specie sono presenti talune differenze che rendono l’odierna controversia peculiare rispetto ai citati precedenti ma ritiene che le diversità esistenti non siano significative al fine di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.

In primo luogo, non rileva la circostanza che i precedenti giurisprudenziali richiamati riguardino le operazioni elettorali relative alla costituzione di organi politici, in quanto i principi ivi espressi risultano applicabili anche all’elezione di componenti di un organo amministrativo di rilevanza costituzionale quale è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ciò in quanto, a prescindere dalle funzioni assegnate all’organo, la situazione giuridica del soggetto in possesso dei requisiti per mantenere la carica assunta a seguito delle elezioni è comunque di diritto soggettivo.

Un altro elemento di differenziazione attiene alla circostanza che nel presente giudizio non è in discussione un’ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in senso proprio nello svolgimento del mandato.

(…) Il Collegio, sul punto, osserva che, pur non venendo in considerazione una ipotesi di ineleggibilità o decadenza, comunque i poteri esercitati dal Consiglio Superiore della Magistratura (…) non possono definirsi di natura autoritativa ma devono ricondursi nell’ambito delle attività di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della carica, ivi compresi quei requisiti che costituiscono un prius logico del diritto di elettorato passivo.

(…) in applicazione del criterio di riparto generale della giurisdizione prima richiamato, il petitum sostanziale del giudizio attiene sempre alla tutela di un diritto soggettivo, poiché la verifica svolta dal CSM non è idonea a far “degradare” a interesse legittimo la posizione dell’interessato.

Né rileva, ai fini del riparto di giurisdizione (…) l’art. 135, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo (…).

Dunque, poiché la presente fattispecie non riguarda una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la situazione giuridica di cui si chiede la tutela ha la consistenza, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del CSM impugnata, di diritto soggettivo, la relativa cognizione deve essere riconosciuta al giudice ordinario”.


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