di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“2. Avverso l'ordinanza suindicata del tribunale di Bari propone ricorso per cassazione (…), mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza delle norme di cui agli artt. 133 e 163 c.p., artt. 3 e 444 c.p.p.. Si premette che la richiesta di patteggiamento cui era seguita la sopra citata sentenza del Gip del tribunale di Bari, con la quale era stata tra l'altro applicata, ai sensi della L. n. 231 del 2001, la sanzione amministrativa di Euro (…), senza contestuale disposizione del beneficio della sospensione condizionale, era condizionata alla applicazione di quest'ultima. Pertanto, ove il gip avesse ritenuto illegittima la predetta richiesta avrebbe dovuto limitarsi a respingere la medesima con riguardo alla posizione della società (…). A fronte di ciò, la difesa aveva avuto modo di conoscere della esecutività della sanzione amministrativa - priva del beneficio della pena sospesa - solo a seguito della notifica della cartella esattoriale di pagamento della sanzione, ritenendo da quel momento che l'omissione in dispositivo della sospensione condizionale della pena fosse solo frutto di un mero errore del gip, con conseguente richiesta di correzione dell'errore materiale, non spettando al ricorrente farsi interprete di una decisione dell'A.G. che aveva ratificato in toto la richiesta ex art. 444 c.p.p..
4. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento della relativa responsabilità da reato ai sensi della L. n. 231 del 2001, la cui natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale (cfr. sez. 4 n. 42503 del 25/06/2013 Rv. 257126 - 01). Inoltre, per completezza, va rilevato come la richiesta di correzione, anche alla luce di quanto sopra rilevato, attiene al contenuto decisionale della pronunzia sotto un profilo di diritto, che non può essere modificato con la mera procedura della correzione di errore materiale. Infatti non può farsi ricorso alla predetta procedura da parte del giudice quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito: tale è l'ipotesi di una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione, quale sarebbe, nel caso di specie - ed a prescindere dalla configurabilità del medesimo in favore di una persona giuridica per responsabilità amministrativa derivante da reato l'indicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013 Rv. 257158 - 01 Gomma).”
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