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Rinuncia all’eredità: negozio unilaterale non recettizio non simulabile (Cass. 24524/2021)

(Cassazione civile, sez. VI-2, 20 settembre 2021, ord. n. 24524)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulia Solenni)


“(…) La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo fra dichiarante e destinatario (Cass. n. 4162/2015; n. 1474/1969; n. 1026/1967; n. 970/1967).

(…) Come chiarito da questa Corte nel precedente ampiamente richiamato nella sentenza impugnata (Cass. n. 4162/2015), il creditore del chiamato, in ipotesi pregiudicato dalla rinuncia, ha a disposizione un apposito strumento di tutela, costituito dalla impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. L'impugnazione della rinuncia, prevista da tale norma, è volta a far dichiarare l'inefficacia della stessa rinuncia nei confronti dei creditori al solo fine di consentire a costoro di agire sul patrimonio ereditario. Soddisfatte le ragioni dei creditori, la rinuncia del chiamato conserva la sua efficacia: egli non diventa erede, così come non diventa erede il creditore che si avvalga del rimedio. Ciò che sopravanza le ragioni del creditore non va all'autore della rinunzia, ma è acquisito dal chiamato successivo al rinunciante che ha accettato l'eredità successivamente alla rinuncia stessa. Il creditore del chiamato non è neanche pregiudicato dall'eventuale accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia (cfr. Cass. n. 1476/1971). Egli avrebbe pur sempre il diritto di fare accertare, ex art. 524 c.c., l'inefficacia della rinuncia nei suoi confronti.

(…) All'infuori della tutela offerta dai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore è estraneo sia alla delazione del rinunciante, sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può pretendere, oltre l'acquisizione dell'eredità nella sfera del rinunciante in funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, che il debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati in ordine successivo. (…)”



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