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Remo Trezza

RISARCIMENTO DEL DANNO ALLE VITTIME DI "REATI INTENZIONALI VIOLENTI" (Cass. civ., n. 26757/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Remo Trezza)

Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757


La Terza Sezione civile ha affermato i seguenti principi:

- alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime;

- il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti;

- l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità;

- dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”.


Lo stralcio ragionato della pronuncia sarà disponibile nel volume "2020. Un anno di sentenze. Diritto civile"

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