top of page
Remo Trezza

SCAVO CLANDESTINO E IMPOSSESSAMENTO DI REPERTI: SI APPLICA IL 131-BIS C.P.? (Cass., n. 12653/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giuliana Costanzo)

“2.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, comma 1, chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 31 a Euro 516,50.

2.2. L’art. 10, prevede, al comma 1, che “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali (…) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Il successivo comma 3, stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”.

2.3. Il quadro normativo è integrato dall’art. 91, comma 1, il quale prevede che “Le cose indicate nell’art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 c.c.”. (…).

3. Da tale complesso di disposizioni deriva che esistono due categorie di cose di interesse archeologico (…) che devono essere considerate “beni culturali”, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176: 1) le cose ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché, in tal caso, esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato (…); 2) le cose per le quali, al di fuori del caso che precede (…) sia intervenuta la dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13.

4. Nel caso di specie, la Corte si è attenuta ai principi ora indicati, avendo correttamente escluso la necessità della dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, come opinato dal ricorrente, in quanto i beni in questione, in quanto rinvenuti nel sottosuolo, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato (…).

(…) 6. Il terzo motivo è infondato.

6.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo – e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell’offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

6.2. Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell’offesa, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016) (…).

6.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso correttamente la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità in esame, individuando, quale elemento ostativo presente nella fattispecie concreta, il fatto che i reperti in esame, pur di modesto valore economico, provengano da scavi clandestini, e quindi da una vero e proprio saccheggio di un patrimonio della collettività. (…)”.

Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2019-2020 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

143 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page