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Remo Trezza

ULTIME RIMESSIONI ALLE SEZIONI UNITE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO (Cass., nn. 15525 e 15545)

di seguito le ragioni di rimessione

(a cura di Remo Trezza)

CONTESTABILITÀ DEL CREDITO IVA A RIMBORSO E DECORSO DEL TERMINE (Cass., n. 15525/2020)


In tema di rimborso di imposte, la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di massima di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria non precluda alla medesima il potere di contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione.

PRINCIPIO DELLA SCISSIONE SOGGETTIVA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI IMPOSIZIONE (Cass., n. 15545/2020)


La Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria: - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi; - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione quando questa non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.



Gli stralci ragionati delle ordinanze di rimessione saranno consultabili nel volume “2020. Un anno di sentenze. Diritto civile”

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