di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“2.1. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, (TUID), indica tra i "redditi diversi" "le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali". I "redditi diversi" concorrono a formare il reddito complessivo (art. 8, TUID) e sono determinati secondo le disposizioni che li prevedono; i premi e le vincite di cui alla lettera dell'art. 67, cit., "costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione" (art. 69, comma 1, TUID) (…).
Dunque, in base al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1, lett. d), art. 69, comma 1, TUID, e art. 30, comma 7, le vincite corrisposte dalle case da gioco costituivano "redditi diversi" soggetti alla ritenuta alla fonte nella misura del venti per cento; se le vincite erano corrisposte da case da gioco italiane, l'imposta era compresa in quella sostitutiva dovuta dalla casa da gioco ed assolta direttamente ed esclusivamente da essa.
2.2.A mutare il quadro è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con sentenza del 22 ottobre 2014 pronunciata nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, Blanco e Fabretti (…) ha stabilito che "gli artt. 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”.
Nel ribadire un principio già affermato da una precedente sentenza del 13/11/2003, n. C-42/02, Lindman, secondo la quale, pur rientrando la materia delle imposte dirette nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, (…) la CGUE precisa che "la libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 56 TFUE esige non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione (…) quando è idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi”. (…) La normativa italiana, osserva la CGUE, "assoggetta le vincite realizzate in case da gioco situate in Italia ad un'imposizione alla fonte che consiste nel tassare tali stabilimenti (…)”. Il governo italiano aveva precisato che le vincite ottenute nelle case da gioco situate in Italia erano esonerate dall'imposta sul reddito al fine di evitare una doppia imposizione sulle medesime somme, ossia a monte, in capo alla casa da gioco, e a valle, in capo al giocatore. Per contro, le vincite da giochi d'azzardo conseguite in case da gioco stabilite all'estero erano considerate come redditi da inserire nella corrispondente dichiarazione ed essere dunque assoggettati all'imposta sul reddito. Tale normativa - osserva la CGUE - "riservando il beneficio di un'esenzione dall'imposta sul reddito alle sole vincite al gioco realizzate nello Stato membro interessato, assoggetta la prestazione di servizi costituita dall'organizzazione, dietro corrispettivo, di giochi d'azzardo ad un regime fiscale differente a seconda che essa venga svolta nello Stato suddetto oppure in altri Stati membri. (…)
Con L. 7 luglio 2016, n. 122, il legislatore è intervenuto in modo definitivo per adeguare al principio sovrannazionale della libertà di stabilimento la normativa interna in materia di tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco. In particolare, l'art. 6 (…) ha contestualmente modificato l'art. 69 TUID inserendovi il comma 1-bis. (…)
2.4. Attualmente, dunque, e nel periodo di imposta oggetto di odierna regiudicanda, le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico Europeo non concorrono a formare il reddito e non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte. Il Principato di Monaco non è uno Stato membro dell'Unione Europea e non aderisce all'Accordo sullo Spazio economico Europeo, ed anzi, come correttamente osservato dalla Corte di appello, è uno Stato con regime fiscale privilegiato ai sensi del D.M. Min. Fin. 4 maggio 1999, art. 1.
In conclusione, le vincite corrisposte da case da gioco situate al di fuori dello Stato italiano o degli altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico Europeo “costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione" (art. 69, comma 1, TUID), e senza alcuna ritenuta alla fonte (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30).
L'inapplicabilità, alle vincite corrisposte dalle case da gioco, dell'art. 30 cit. (quale conseguenza dell'abrogazione del suo ultimo comma) impedisce che tali somme siano soggette a tassazione secondo le aliquote ordinarie. L'abrogazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, u.c., esclude, infatti, l'applicabilità dell'aliquota del dieci per cento calcolata per determinare l’imposta comunque dovuta dalle case da gioco italiane ai sensi del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 1.”
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