“Quando si ritornerà a volare?”. La domanda desta curiosità, cela nostalgia per cieli un tempo molto più segnati dalle scie degli aerei, e stimola un’ulteriore riflessione: “che ne sarà della prenotazione per quel volo estivo, ormai cancellato?”.
L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha prontamente pubblicato sul proprio sito le linee guida, che verranno adottate a partire dal 2 giugno p.v. negli aeroporti italiani, contenenti esternazioni rassicuranti per la salute di passeggeri e operatori. Ivi infatti si legge: “il trasporto aereo risulta essere la modalità di trasporto in cui l’identificazione del passeggero è certa in quanto viene assegnato nominalmente il posto in aereo e, conseguentemente, nella malaugurata ipotesi di riscontro di una situazione anomala è, immediatamente, possibile accertarne i contatti per intraprendere un’azione di isolamento, al fine di evitare la possibile propagazione della contaminazione. Queste considerazioni permettono di comprendere che, sulla base di misure di contenimento adottate in coerenza con il principio di precauzione proprio del trasporto aereo, è possibile elaborare delle Linee Guida che, se rispettate e ben applicate, tendono ad evitare la contaminazione in ambito infrastrutturale.”. (1)
Ma, a fronte delle dichiarazioni rasserenanti circa la ripartenza del settore aereo, restano in capo ai viaggiatori le preoccupazioni circa la possibilità di ottenere un rimborso per quei voli già prenotati e che - a causa dell’emergenza sanitaria - siano stati cancellati.
La cancellazione - che si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene più effettuato - è regolamentata da normativa eurounitaria (Reg. CE 261/2004, art. 5), che prevede altresì specifiche tutele nei confronti dei passeggeri.
Il viaggiatore cui sia cancellato il volo, infatti, può scegliere tra diverse opzioni: ottenere il rimborso del prezzo del biglietto; essere imbarcato su un volo alternativo (il prima possibile o in una data successiva più conveniente). A queste possibilità si aggiunge oggi quella di ottenere un voucher, da utilizzare per una o più prenotazioni fino al raggiungimento dell’importo dell’originaria tratta.
Ora, l’art. 28 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 prevedeva “disposizioni straordinarie in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici”, individuando le situazioni di impossibilità sopravvenuta della prestazione (ex art. 1463 c.c.), al verificarsi delle quali l’organizzatore del viaggio (compagnia di trasporto o operatore turistico) potesse offrire al viaggiatore che esercitava il diritto di recesso, in alternativa al rimborso, un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 1 c. 2 l. n. 27 del 24 aprile 2020, che ha altresì introdotto l’art. 88 bis nel d.l. n. 18/2020. Quest’ultima norma, rubricata “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, ribadisce la possibilità dell’emissione di un voucher, affermando esplicitamente che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico” quando i soggetti siano impossibilitati a viaggiare per motivi collegati all’emergenza sanitaria (v. comma 1); per quanto concerne i titoli di viaggio, il Vettore provvede al rimborso del corrispettivo versato “ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno” (v. comma 2).
Il successivo comma 4 specifica inoltre, con riferimento al recesso da parte del Vettore: “quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Tutto chiaro, in teoria: se il volo è stato cancellato a causa dell’emergenza epidemiologica, la compagnia deve rimborsare entro 30 giorni oppure emettere un voucher del medesimo importo fruibile in un anno.
Nella pratica, però, le cose vanno diversamente. Infatti, moltissime segnalazioni sono state inoltrate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte di viaggiatori che, dopo aver inoltrato regolare richiesta di rimborso per le tratte cancellate, hanno ottenuto dalle compagnie aeree comunicazioni che - di fatto - obbligavano a scegliere il voucher in luogo della restituzione monetaria.
A parziale discolpa dei vettori, occorre specificare che a suggerire di caldeggiare per la scelta del voucher è stata la Raccomandazione del 13 maggio 2020 della Commissione Europea, nella quale si è rilevato che, a causa delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal numero delle richieste di rimborso che supera di gran lunga quello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe invogliare i consumatori ad accettare tali forme di soddisfazione alternativa in luogo della restituzione monetaria.
Ebbene, l’Antitrust è intervenuta in data 28 maggio u.s. segnalando le criticità della nuova disciplina di cui al citato art. 88 bis al Parlamento e al Governo (2), ponendo l’accento sul fatto che - anche a mente della Raccomandazione UE - l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. (3)
Ciò vuol dire che i vettori possono sicuramente rendere più attraente la possibilità di accedere ai voucher rispetto all’ottenimento del rimborso, anche a mezzo di comunicazioni e-mail e tramite il proprio sito internet, ma devono altresì chiarire che è sempre possibile - per i viaggiatori - richiedere la restituzione dell’importo pagato.
Nel frattempo, l’Autorità ha segnalato la contrarietà alla normativa eurounitaria dell’art. 88 bis nella parte in cui prevede l’emissione di un voucher o di un pacchetto sostitutivo in alternativa al rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. Tale previsione si pone in contrasto con la Direttiva UE 2015/2302 in materia di pacchetti turistici, integralmente trasfusa nell’art. 41 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo), che garantisce ai consumatori il diritto a ottenere il rimborso in denaro di quanto pagato.
Analogamente dispone - tra le altre fonti eurounitarie - anche il già citato Reg. CE n. 261/2004 che, come visto, propone tra le alternative anche quella di un imbarco immediato o successivo su altro volo. Tuttavia, data la situazione attuale, che rende improbabile quest’ultima possibilità, di fatto al consumatore rimane solo la scelta tra le possibilità di rimborso, monetaria o a mezzo voucher.
L’Antitrust, quindi, non boccia tout court i buoni sostitutivi, bensì segnala che gli stessi non possono essere imposti, ma solo scelti consensualmente dal consumatore. Pertanto, “evidenzia la necessità di adeguare l’art. 88 bis del decreto legge n. 18/2020 alle disposizioni eurounitarie sopra richiamate”, poiché al momento tale norma si pone in aperto contrasto con le stesse e difficilmente si presta “a interpretazioni costituzionalmente e comunitariamente orientate”.
Peraltro - aggiunge - perché il consumatore possa effettuare una scelta consapevole tra il rimborso e il buono, occorre che lo stesso abbia sufficienti garanzie che lo mettano al riparo dalla (possibile) insolvenza degli operatori. La stessa Commissione Europea, nella ridetta Raccomandazione, ha infatti suggerito la previsione di “una protezione per i buoni in caso di insolvenza del vettore o dell’organizzazione. Tale protezione può essere istituita dal settore privato o da quello pubblico, e deve essere sufficientemente efficace e solida”. (4)
Intanto, nell’attesa di un intervento legislativo riparatore, l’AGCM rappresenta “che, a fronte del permanere del descritto contrasto, in presenza di condotte in cui al consumatore viene negato il diritto al rimborso e offerto unicamente il voucher, l’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa spettanti a tutela dei diritti dei consumatori, interverrà per assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con essa contrastante”.
Compagnie avvisate, viaggiatori salvati.
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1) https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Mag/ENAC-DG-21-05-2020-0050328_Linee_guida_fase_2_La_ripartenza_del_settore_aereo.pdf sito consultato il 29 maggio. 2) V. segnalazione inviata dall’AGCM a Presidente della Camera, Presidente del Senato e Presidente del Consiglio dei Ministri, fruibile all’indirizzo https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/ST23_segnalazione.pdf (consultato il 29 maggio). 3) Cfr. Considerando nn. 8 e 9 della Raccomandazione. 4) Cfr. Considerando n. 16 della Raccomandazione.
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